Art. 1 – Costituzione
1. È costituita, con sede in Bitonto, l’Associazione culturale denominata Centro Ricerche di Storia e Arte – Bitonto
(CRSAB), di seguito detta “Centro”.
2. Il Centro, costituito nel 1968, è una organizzazione di utilità sociale senza fini di lucro.
3. La struttura e i processi decisionali del Centro sono democratici.
Art. 2 – Finalità
1. Il Centro persegue esclusivamente finalità di utilità sociale nel campo della promozione della cultura e dell’arte, nonché della valorizzazione di beni di interesse artistico e storico. La sua attività principale consiste nel ricercare, studiare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e ambientale della città di Bitonto e del suo territorio, promuovendo anche iniziative per la sua tutela e conservazione.
2. A tale scopo il Centro:
a) svolge, promuove e coordina convegni e ricerche, prioritariamente sui beni culturali e ambientali dell’area bitontina;
b) promuove la diffusione dei risultati delle sue ricerche, dei suoi studi e dei suoi convegni;
c) organizza e gestisce una biblioteca, disciplinata da apposito regolamento, avvalendosi di una propria banca-dati e di idonei sistemi informatici. Detta biblioteca è intitolata a “Donato de Capua”;
d) cura la redazione e la pubblicazione della rivista “Studi Bitontini” nonché della collana “Il Grifo”, disciplinate entrambe da apposito regolamento e può promuovere altre iniziative editoriali, nel rispetto della normativa in materia vigente;
e) organizza e gestisce, mediante specifico regolamento, un Museo della civiltà contadina e delle tradizioni popolari, denominato “Spazi della memoria”;
f) aderisce e collabora con organismi ed enti locali, regionali, nazionali e comunitari operanti nel settore della ricerca e della tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale;
g) promuove corsi di formazione e aggiornamento professionale;
h) istituisce il premio “Mons. Aurelio Marena” per tesi di laurea e borse di studio, allo scopo di acquisire e valorizzare informazioni, dati ed elementi storico-scientifici;
i) promuove scambi culturali allo scopo di favorire e migliorare la conoscenza delle specificità delle diverse culture.
Art. 3. – Obblighi e divieti
1. È fatto espresso obbligo di garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo, senza limiti temporali;
2. È fatto espresso divieto di:
a) svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente previste, ad eccezione di quelle alle stesse considerate direttamente connesse;
b) procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
c) impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle alle stesse direttamente connesse.
Art. 4 – Durata
Il Centro ha durata indeterminata.
Art. 5 – Settori operativi
a) Beni architettonici ed urbanistici;
b) Beni pittorici e scultorei;
c) Beni archeologici;
d) Beni archivistici (fototeca, cartoteca, etc …);
e) Ambiente-Speleologia;
f) Musica;
g) Storia e Saggistica;
h) Tradizioni popolari (Museo) – Demologia – Dialettologia;
i) Scambi culturali;
l) Editoria-Stampa (Riviste, “Studi Bitontini” e altre pubblicazioni);
m) Biblioteca (documentazione ed informazione);
n) Formazione e aggiornamento professionale;
o) Quant’altro contenente testimonianze aventi valore di civiltà.
Art. 6 – Soci
1. L’adesione al Centro, nella qualità di Socio, è libera ed è consentita a chiunque, senza distinzione di nazionalità, di sesso, di razza, dì lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
2. I soci si suddividono in:
– soci ordinari;
– soci sostenitori;
– soci onorari.
3. Sono soci ordinari coloro che il C. D. ammette, previa presentazione di domanda di ammissione dell’interessato. L’ammissione decorre dalla data di delibera del C. D. , il quale deve pronunciarsi entro e non oltre gg. 60 dal ricevimento di detta domanda. In assenza di un provvedimento entro il predetto termine, la domanda si intende accolta; in caso di diniego, il C. D. non è tenuto ad esplicitarne la motivazione.
4. Sono soci sostenitori :
– gli Enti pubblici e privati,
– le Associazioni.
5. Sono soci onorari coloro che contribuiscono a realizzare le finalità e gli obiettivi del Centro, devolvendo in favore dello stesso risorse di notevole pregio. L’attribuzione di tale qualifica viene deliberata dal C. D. su propria iniziativa o su proposta motivata di almeno venti soci ordinari.
6. Tutti i soci, come sopra individuati, accettano senza riserve lo statuto del Centro e uniformano il proprio comportamento alle norme dello stesso.
7. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Art. 7 – Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni volontarie. Le dimissioni diventano definitive dopo la “presa d’atto” da parte del C. D.;
b) per morosità. La morosità consiste nel non aver effettuato il versamento della quota associativa secondo i tempi e le modalità previste dall’art. 23;
c) per indegnità. Il comportamento indegno, cioè in contrasto con le norme statutarie e/o regolamentari del Centro, è deliberato dal C. D. con relativo provvedimento di radiazione. Avverso tale provvedimento l’interessato può ricorrere davanti al “Collegio dei Probiviri” il quale deve riunirsi in unica seduta entro venti giorni dalla data di richiesta di riammissione. La relativa decisione (lodo), previo requisito della presenza del 50% +1 dei suoi componenti, verrà pronunciata a maggioranza assoluta dal Collegio, con giudizio inappellabile e in via definitiva;
d) per decesso.
2. Il socio che perde tale qualità per dimissioni volontarie o per morosità può chiedere la riammissione al Centro con la medesima procedura prevista per la nuova iscrizione, con decorrenza, non inferiore a un anno, dalla data del provvedimento di accettazione delle dimissioni o della radiazione da parte del Consiglio Direttivo.
3. Il socio che perde tale qualità per indegnità può chiedere la riammissione al Centro, con la medesima procedura prevista per la nuova iscrizione, con decorrenza, non inferiore a tre anni, dalla data di notifica del provvedimento definitivo di radiazione.
Art. 8 – Diritti e doveri dei soci
1. I soci ordinari hanno il diritto:
a) di partecipare alle Assemblee;
b) di votare direttamente o per delega;
c) di recedere dall’appartenenza all’organizzazione;
d) di partecipare ad ogni attività del Centro;
e) di eleggere il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
f) di essere eletti agli incarichi di cui alla lett. “e”;
g) i soci onorari possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, nonché ad ogni attività del Centro.
2. Ricevono la tessera del Centro e la rivista “Studi Bitontini” i soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa, i soci onorari e i soci sostenitori.
3. Tutti i soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni prese dagli organi del Centro.
Art. 9 – Organi del Centro
1. Sono organi del Centro:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Presidente;
– il Consiglio Direttivo;
– Il Collegio dei Revisori dei Conti;
– Il Collegio dei Probiviri.
2. Nessun compenso è dovuto ai soci eletti negli organi societari, né ai soci responsabili di settori operativi, né al Direttore Responsabile, al Direttore Editoriale e ai componenti del Comitato Scientifico della rivista “Studi Bitontini”, al Direttore del Museo e al Direttore della Biblioteca, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per l’ufficio ricoperto.
3. Tutte le cariche sociali hanno la durata di due anni e chi le ricopre può essere alle stesse rieletto. La carica di Presidente non può essere rivestita per più di due volte consecutive.
4. Le sostituzioni effettuate nel corso del biennio decadono alla scadenza del biennio medesimo.
5. I titolari degli organi rimangono in carica fino all’espletamento di nuove elezioni.
Art. 10 – Assemblea dei soci
1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci.
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Centro il quale, sentito il C. D., fissa il giorno, l’ora e gli argomenti da trattare. La convocazione avviene tramite lettera, mail o fax.
3. L’Assemblea, convocata dal Presidente del Centro, si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il C. D. lo ritenga necessario.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. L’Assemblea, prima di dare inizio ai lavori, elegge il Presidente e il Segretario della seduta.
6. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza
della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad
altro Socio. In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la data della prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.
7. Ciascun socio può essere latore di non più di una delega.
8. Possono partecipare all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale associativa.
9. Il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea redigono il processo verbale e lo firmano.
10. Il verbale deve contenere l’indicazione del luogo, la data dell’adunanza, l’ordine del giorno, il nome e il cognome dei Soci presenti all’Assemblea, un sommario resoconto della discussione, il testo delle deliberazioni prese con l’indicazione dei voti riportati da ogni proposta discussa e qualunque dichiarazione di cui si chieda l’inserzione.
11. Del verbale, che verrà trascritto in apposito registro, viene affissa copia all’Albo del Centro entro venti giorni dalla data dell’Assemblea e viene data lettura all’apertura dell’Assemblea successiva.
12. Copia conforme del verbale può essere rilasciata al Socio che ne faccia motivata richiesta, entro dieci giorni dalla richiesta medesima, con eventuale solo rimborso delle relative spese.
Art. 11 – Compiti dell’Assemblea
1. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
a) eleggere il Presidente del Centro nella persona di colui che riceverà il maggior numero dei voti ;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
c) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
d) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
e) approvare il programma di attività proposto dal C. D.;
f) approvare il bilancio preventivo;
g) approvare il bilancio consuntivo;
h) approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all’art. 27;
i) approvare e modificare i regolamenti di esecuzione (art. 27);
l) stabilire l’ammontare delle quote associative a carico dei soci;
m) deliberare sugli indirizzi e direttive generali del Centro;
n) approvare la relazione finale predisposta dal Presidente, allo scadere del suo incarico, sull’attività svolta dal Centro, come previsto dall’art. 13;
o) prendere atto della relazione annuale del Collegio dei Revisori dei Conti
2. Può altresì, presentare proposte di ordini del giorno, formulare voti e pareri su questioni urgenti o di particolare importanza riguardanti l’attività del Centro.
Art. 12 – Deliberazioni e votazioni dell’Assemblea
1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Le delibere riguardanti modifiche statutarie e lo scioglimento del Centro vengono adottate ai sensi dei successivi artt. 27 e 28.
2. Gli amministratori non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità.
3. La votazione può essere effettuata a scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano. Se la votazione si effettua a scrutinio segreto, il Presidente dell’Assemblea nomina due scrutatori scegliendoli tra i presenti.
Art. 13 – Presidente del Centro
1. Il Presidente viene eletto ai sensi dell’art. 11 – lettera “a”.
2. Il Presidente:
a) rappresenta legalmente il Centro nei confronti di terzi e in giudizio;
b) firma i relativi atti;
c) cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del C. D.;
d) convoca e presiede le riunioni del C. D.;
e) convoca e può presiedere l’Assemblea dei soci;
f) presenta al C. D. la relazione programmatica e quella finale sulle attività svolte dal Centro;
g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del C. D., sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella prima riunione utile;
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.
4. Il Presidente cessa dalla carica secondo le norme previste dall’art. 9 (comma 3) e qualora non ottemperi a quanto disposto dall’art .10 (comma 3) e dall’art. 14 (comma 3). Le sue funzioni verranno svolte “ad interim” dal Vice-Presidente, il quale, sentito il parere del C.D., entro 15 giorni dalla vacazione della carica dovrà provvedere a convocare l’Assemblea in seduta straordinaria per poter procedere alla elezione del nuovo Presidente.
Art. 14 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto:
a) dal Presidente del Centro che lo presiede;
b) da 7 (sette) membri che vengono eletti dall’Assemblea con le modalità previste dal regolamento per l’elezione degli Organi Sociali;
c) da 3 (tre) membri, tra i soci aventi diritto al voto, che vengono nominati dal Presidente del Centro e che hanno gli stessi diritti e doveri dei membri eletti dall’Assemblea. I tre componenti del C.D. scelti dal presidente dovranno restare in carica finché resta in carica il Presidente stesso.
2. Nella prima seduta del nuovo Consiglio, il Presidente, sentito il parere del C. D., nomina il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i responsabili dei settori operativi previsti dagli artt. 5 e 22, ivi compreso il Direttore della rivista “Studi Bitontini”. In tale seduta si procede anche alla dichiarazione di accettazione della carica da parte di ciascuno dei componenti.
3. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese, con preavviso di cinque giorni, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta la maggioranza del Consiglio. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Le convocazioni devono essere portate a conoscenza dei destinatari con le seguenti modalità:
a) raccomandata a. r.;
b) consegna a mano previa sottoscrizione, da parte del destinatario, della formula retroscritta “per conferma di lettura e di ricevuta di copia della antescritta convocazione”;
c) fax;
d) e-mail, previa conferma telematica, da parte del destinatario, dell’avvenuta ricezione del relativo messaggio.
4. Ciascun componente, acquisito il parere favorevole del C. D., ha la facoltà di chiedere la collaborazione di soci per un migliore svolgimento dell’incarico affidatogli.
Art. 15 – Decadenza dalla carica di Consigliere
Decadono dalla carica i consiglieri eletti dall’Assemblea che, senza giustificati motivi, non partecipino a tre sedute consecutive del C. D.; quest’ultimo ne dichiara la decadenza e provvede alla surrogazione con il socio che risulta primo dei non eletti. Medesimo provvedimento verrà applicato anche nei confronti di coloro che sono stati nominati dal Presidente il quale darà luogo alla loro sostituzione.
Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a) fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione in generale e dei vari settori operativi;
b) indirizzare, coordinare, sovrintendere a tutti i settori operativi del Centro;
c) sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci (preventivo e consuntivo) annuali;
d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
e) assumere eventuale personale, determinandone la retribuzione;
f) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
g) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
h) attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
i) discutere e approvare la relazione finale predisposta dal Presidente sull’attività svolta dal Centro, relazione da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione, ai sensi dell’art. 11 – lett. “m”.
Art. 17 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo
1. Per la validità delle riunioni del C.D. è necessaria, in prima convocazione, la presenza dei ? dei suoi componenti; in seconda convocazione, la presenza del 50% dei suoi componenti più uno.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio. Delle riunioni del C. D. viene redatto, su apposito registro, il verbale relativo che va sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 18 – Il Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente e provvede:
a) alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei soci;
b) al disbrigo della corrispondenza;
c) a redigere e a conservare, su apposito registro, i verbali delle riunioni sia dell’Assemblea che del C. D.;
d) alla tenuta dell’inventario generale dei beni mobili e immobili del Centro.
Art. 19 – Il Tesoriere
Il Tesoriere provvede:
a) ad effettuare tutte le riscossioni e i pagamenti per conto del Centro, riportando le relative annotazioni sui registri contabili e conservando la documentazione giustificativa;
b) ad effettuare tutte le operazioni di prelievo e deposito su apposito libretto e/o conto corrente bancario e/o postale, con firma congiunta del Presidente. È consentita, tuttavia, la firma disgiunta per operazioni che non superino complessivamente l’importo totale di euro 1.000,00 (mille), effettuate nell’arco di 30 giorni.
Art. 20 – Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti tutti effettivi, eletti dall’Assemblea con le modalità previste dall’apposito regolamento per l’elezione degli Organi Sociali.
2. Il Collegio, nella sua prima seduta, elegge il Presidente e il Revisore verbaliz-zante.
3. Il Collegio agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione scritta e motivata, presentata da un gruppo di soci non inferiore a cinque.
4. Il Collegio, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
a) accerta la regolare tenuta della contabilità;
b) redige la relazione al conto consuntivo;
c) accerta la consistenza di cassa e degli inventari;
d) riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e firmata;
e) esercita i poteri e le funzioni previsti dall’articolo 2403 (doveri del Collegio Sindacale) e seguenti del codice civile.
5. Il Collegio, tramite il proprio Presidente, partecipa alle riunioni del C. D. con voto consultivo.
Art. 21 – Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dall’Assemblea con le modalità previste dall’apposito regolamento per l’elezione degli Organi Sociali.
2. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
3. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i componenti degli organi e tra gli organi stessi.
4. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure.
5. Il lodo emesso è inappellabile.
Art. 22 – Incarichi di settori operativi
1. Il Centro svolge le proprie attività direttamente mediante le funzioni attribuite al Presidente e al C. D., ovvero, per particolari attività costituenti settori operativi (Museo, Biblioteca, Rivista “Studi Bitontini”) mediante specifici regolamenti. In attesa di tali regolamentazioni, gli incaricati dei settori operativi attuano ed operano in base alle disposizioni emanate di volta in volta dal C. D..
2. Gli incaricati provvedono alla esecuzione dei progetti e allo svolgimento dei programmi di attività del settore ed in particolare:
a) elaborano il bilancio di previsione annuale e quello consuntivo, presentandolo al C.D. per l’approvazione;
b) presentano una relazione finale della attività svolta nel biennio di nomina;
c) elaborano eventuali proposte settoriali, presentandole al C.D. per l’approvazione;
d) utilizzano le risorse finanziarie assegnate dal C.D.;
e) rispondono del loro operato al Consiglio Direttivo;
f) curano l’inventario dei beni del settore di cui sono responsabili.
Art. 23 – Tesseramento e quote sociali
1. II tesseramento si apre nel mese di dicembre e si chiude nel successivo mese di ottobre. Dopo tale periodo, il C.D. fissa l’elenco dei soci e dichiara morosi tutti coloro che non hanno provveduto al pagamento della propria quota associativa. Alla scadenza del secondo anno consecutivo in cui il socio è stato deliberato moroso, si può considerare lo stesso decaduto. Per le nuove iscrizioni il tesseramento è aperto per tutto l’anno.
2. La quota sociale a carico dei soci è fissata dall’assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile.
3. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 24 – Risorse economiche e patrimoniali
1. Il Centro trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
· quote associative e contributi dei soci;
· contributi dei privati;
· i contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
· contributi di organismi internazionali;
· donazioni e lasciti testamentari;
· rimborsi derivanti da convenzioni;
· entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
· rendite di beni mobili e immobili pervenuti al Centro a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito o Ufficio Postale stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è effettuata secondo le norme stabilite nell’art. 19, lettera b).
3. L’inventario patrimoniale, firmato dal Presidente, dal Tesoriere e dai Revisori dei Conti, deve essere sempre aggiornato e custodito dal Segretario.
Art. 25 – Bilancio
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del C. D., i bilanci (preventivo e consuntivo) da sottoporre, entro il 31 marzo dell’anno successivo, all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza relativa.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contribuenti e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
Art. 26 – Libri sociali
1. Indipendentemente dalle norme fiscali, il Centro è obbligato alla tenuta dei seguenti libri sociali:
a) libro dei soci (a cura del Segretario);
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei soci (a cura del Segretario);
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo (a cura del Segretario);
d) libro delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri (a cura del Collegio dei Probi viri);
e) libro delle riunioni e dei rilievi dei Revisori dei Conti (a cura del Collegio dei Revisori dei Conti);
f) libro degli inventari (a cura del Tesoriere);
g) registro I.V.A. ed eventuale altri registri resi obbligatori dalle norme fiscali (a cura del Tesoriere).
Art. 27 – Modifiche dello statuto e dei regolamenti di esecuzione
Le proposte di modifica dello statuto e dei regolamenti di esecuzione possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta (?) dei soci del Centro. Ogni modifica non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con l’ordinamento italiano.
Art. 28 – Scioglimento del Centro
1. Per deliberare lo scioglimento del Centro e la devoluzione del patrimonio ad altri Enti, Organizzazioni o Associazioni di volontariato, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati. L’Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori con la stessa maggioranza.
2. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata in favore di Associazioni con finali-tà similari, secondo le disposizioni nazionali e/o regionali in materia.
Art. 29 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
L’Assemblea dei soci, nella seduta del 21/06/2009, approva (con la maggioranza prevista dall’art. 27) in via definitiva le proposte di modifica al vigente statuto.
Pertanto, il nuovo statuto entrerà in vigore dal giorno successivo alla data della relativa registrazione.
Il Presidente: Chiara Cannito; il Segretario: Liliana Tangorra